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Pierpaolo
Utente


Registrato: 30/10/06 17:29 Messaggi: 104 Residenza: Milano |
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FESTIVITA INFRASETTIMANALI: DIRITTO A FRUIRNE |
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Il diritto a non lavorare nelle festività infrasettimanali è riconosciuto dalle leggi a tutti i
lavoratori. Le leggi fanno delle eccezioni chiarendo che solo, ed esclusivamente, per i
servizi di pubblica utilità indispensabili (come la sanità) c’è invece l’obbligo di lavorare
nelle festività infrasettimanali. Ma per alcuni lavoratori le aziende (come Telecom) fanno le
furbe e mettono a lavorare i turnisti nelle festività infrasettimanali (dal lunedì al venerdì).
Il turnista che lavora ad esempio il 25 aprile di martedì e il 15 agosto di giovedì in
quell’anno avrà usufruito di 2 giorni liberi in meno rispetto ad un collega non turnista.
Si capisce benissimo che ciò non è regolare.
Il turnista (che non svolge attività di pubblica utilità essenziale), come tutti gli altri
lavoratori, ha diritto per legge ad usufruire delle festività infrasettimanali, pertanto
in tali giornate se vuole andare a lavoro ci va altrimenti non può essere obbligato se
non vuole lavorare. Questo principio sacrosanto non è derogabile né modificabile dai
contratti di lavoro o da accordi con i sindacati confederali se il lavoratore non ha conferito
un apposito mandato, in quanto questo è un diritto soggettivo del lavoratore inderogabile.
Tutto ciò è stato ribadito anche da alcune recenti sentenze di Cassazione.
Quindi il lavoratore se vuole non può essere obbligato a lavorare nei festivi che
cascano dal lunedì al venerdì (compreso il SS. Patrono e il lunedì di Pasqua) né
dall’azienda, né da un accordo sindacale, né da un contratto collettivo.
Il sindacato di base CUB ha analizzato a fondo la questione con il proprio studio legale.
Pertanto, supportati dal parere dei nostri avvocati, possiamo dire che il diritto a non
lavorare nelle festività infrasettimanali spetta almeno a tutti i turnisti che
svolgono attività non di pubblica utilità essenziale.
In base a ciò possiamo affermare che in Telecom, ad esempio, un lavoratore del 187
commerciale o del 119 può non andare al lavoro nelle festività infrasettimanali,
comunicando nei giorni precedenti che intende usufruire della festività religiosa o civile.
Inoltre, se il lavoratore nelle festività infrasettimanali sceglie, invece, di andare a
lavoro e deve assentarsi per qualche ora non dovrà consumare i suoi permessi (EF
o permessi individuali), ma l’assenza sarà a titolo di “minor prestazione” in quanto
in quella giornata non doveva lavorare, cioè sarà pagata la maggiorazione straordinaria
festiva per il tempo di presenza effettiva.
_________________ RSU |
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| Giovedì 09 Aprile 2009, 9:29 |
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